Con sentenza n. 4402 del 17 maggio 2024, la sesta sezione del Consiglio
di Stato ha affermato che l’espressione “pratiche commerciali scorrette”
designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall'art.
20 del Codice del Consumo, in attuazione della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’11 maggio 2005, n. 2005/29/CE. Per “pratiche commerciali”
si intendono tutti i comportamenti – sia commissivi che omissivi - tenuti da
professionisti che siano oggettivamente “correlati” alla “promozione, vendita o
fornitura” di beni o di servizi a consumatori e posti in essere anteriormente,
contestualmente o anche posteriormente all'instaurazione dei rapporti
contrattuali [v. art. 2, par. 1, lett. d), della direttiva]. La condotta tenuta
dal professionista può consistere in dichiarazioni, atti materiali, o anche
semplici omissioni.
Quanto ai criteri in applicazione dei quali deve stabilirsi se una determinata pratica...
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