Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
Durante tale periodo Ebook, Corsi e Banche dati saranno regolarmente erogati se pagati con Carta o PayPal.
L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con ordinanza n. 16635 del 14 giugno
2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la
produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda
monitoria avverso un condomino non è comunque idonea a soddisfare l'onere di
comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della
presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito
all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea,
e neppure obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo
delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla
data di notificazione del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 16081 del 2016).
Occorre poi ribadire che nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese,...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
I codici civile e di procedura civile annotati con la giurisprudenza per l'esame di avvocato
Fabrizio Colli, Fabrizio Ferri, Stefano Gennari