Con ordinanza n. 16635 del 14 giugno
2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la
produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda
monitoria avverso un condomino non è comunque idonea a soddisfare l'onere di
comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della
presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito
all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea,
e neppure obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo
delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla
data di notificazione del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 16081 del 2016).
Occorre poi ribadire che nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese,...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale