Con sentenza n. 13329 del 12 gennaio-2 aprile 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione ha rimarcato il discrimine giuridico fra il
reato di cui all’art. 444 c.p., afferente alla fattispecie della condotta
intervenuta su sostanze destinate all'alimentazione non contraffatte, né
adulterate, e la più grave fattispecie regolata dall'art. 440 c.p., che
sanziona la condotta di adulterazione, corrompimento e contraffazione di
sostanze alimentari prima che siano attinte o distribuite per il consumo, così
rendendole pericolose per la salute pubblica.
Si è, in materia di reati contro l'incolumità pubblica, affermato che costituisce dato comune ai reati in esame quello per il quale - ai fini della configurabilità dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (sanzionato dall'art. 440 c.p.) e di commercio di sostanze alimentari nocive (punito dall'art. 444 c.p.) - è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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