La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, estende al settore della responsabilità sanitaria quanto già affermato per r.c.a. e attività venatoria: l’imputato che subisce un’azione risarcitoria nel processo penale deve poter citare l’assicuratore della struttura sanitaria quale responsabile civile.
L’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n. 24/2017 tutela infatti sia il paziente danneggiato sia il medico, garantendo la manleva per fatti colposi legati all’attività sanitaria. Negare la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore solo perché la vittima ha scelto la sede penale determinerebbe una ingiustificata disparità rispetto al convenuto in sede civile, violando l’art. 3 Cost.
La Corte dichiara quindi l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p. sia per i medici “strutturati” sia, in via consequenziale, per i liberi professionisti, assicurando uniformità e certezza nel sistema delle garanzie processuali.
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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