Con ordinanza n. 10765 del 22 aprile 2024, la terza sezione civile della Corte di cassazione civile ha ribadito il principio consolidato secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova malattia (e ciò, come detto, in base alla regola del “più probabile che non”) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (tra le molte: Cass. civ. n. 26700/2018; Cass. civ. n. 27606/2019; Cass. civ. n. 28991/2019; Cass. civ. n. 26907/2020). Va, altresì, ricordato che le linee guida, in ambito di attività...
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