Con sentenza n. 13103 del 7 dicembre 2023-29 marzo 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.,
introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150,
stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto
impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente
ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano
ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, c.p.p..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali...
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