Con sentenza n. 15156 del 7 febbraio-12 aprile 2024, la seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che la legittimazione astratta
alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 c.p.p.
all'imputato/indagato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate
ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tuttavia, oltre alla
legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle
norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I
sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le
impugnazioni, anche quelle cautelari.
Va rilevato che la Suprema Corte ha superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell'art. 322 c.p.p. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo...
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