Con sentenza n. 8106 del 6 dicembre 2023-23 febbraio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il sistema delle pene sostitutive introdotto dal D.L.vo n. 150 del 2022 contempla la sua applicazione ai procedimenti in corso nei precisi limiti fissati dall'art. 95 dello stesso decreto.
La riforma ora richiamata ha riplasmato il sistema delle pene (così denominate in luogo di sanzioni) sostitutive delle pene detentive brevi, sia introducendo l'art. 20-bis c.p., sia riformulando svariate disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689: sono state diversamente configurate le pene sostitutive non pecuniarie, anche mediante l'innalzamento del limite massimo di pena detentiva sostituibile, pari a quattro anni, in tal modo parametrato al limite di pena entro il quale, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., vige la sospensione dell'esecuzione. Oltre alla pena pecuniaria sostitutiva (inquadrata nell'alveo della pregressa, corrispondente sanzione sostitutiva, con non secondari aggiornamenti), sono state introdotte le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e, con valenza ora generale, del lavoro di pubblica utilità, mentre sono state, per converso, eliminate le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata. Dall'esame degli artt. 20-bis c.p. e 53, L. n. 689 del 1981 emerge che: la semilibertà e la detenzione domiciliare possono essere applicate in sostituzione delle pene detentive contenute entro il limite di quattro anni; il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena detentiva contenuta entro i tre anni e, infine, la pena detentiva contenuta entro il limite di un anno può essere sostituita con la pecuniaria della specie corrispondente. Rimandando alla disamina della nuova disciplina per la ricognizione dei connotati delle singole pene sostitutive e del modus procedendi stabilito per pervenire alla loro applicazione, è opportuno soltanto ricordare che il momento che ordinariamente rileva per la valutazione della possibilità di sostituzione della pena detentiva breve è quello in cui si conclude il giudizio di primo grado, snodo nel quale vanno verificate le condizioni per l'attivazione del meccanismo bifasico istituito dall'art. 545-bis c.p.p. (quando, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 cit., ne dà avviso alle parti e, se l'imputato acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, procede; in tal caso, se non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, con contestuale sospensione del processo; indi, svolta l'istruttoria prevista dalla norma, il giudice, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se si determina a sostituire la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti, mentre, se esclude la sostituzione, conferma il dispositivo, in ogni caso dando lettura in udienza del dispositivo integrato o confermato). Tenendo conto della natura sostanziale delle pene sostitutive e del contenuto complessivamente più favorevole al reo delle innovazioni contenute nella nuova disciplina, soprattutto per il più elevato limite edittale entro il quale viene consentita la sostituzione della pena detentiva, la riforma ha contemplato, all'art. 95, D.L.vo n. 150 del 2022 una disciplina transitoria di segno tale da permetterne l'applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data del 30.12.2022. L'art. 95, comma 1, decreto cit. prevede che le nuove disposizioni introdotte al Capo III della L. n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto. Quanto ai procedimenti pendenti in sede di legittimità, il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni - all'esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della suindicata disciplina - ha titolo a presentare istanza di applicazione di una delle nuove pene sostitutive innanzi al giudice dell'esecuzione, secondo il procedimento di cui all'art. 666 c.p.p., nel termine di trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, con la specificazione che, nel giudizio di esecuzione, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal già citato Capo III della L. n. 689 del 1981 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. Inoltre, ove la sentenza di legittimità si sia risolta in un annullamento con rinvio, al medesimo procedimento provvederà, sempre per l'ambito oggetto della disciplina transitoria, il giudice del rinvio. Infine, l'art. 95 cit. stabilisce che le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti e, tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
CORSO VIDEO REGISTRATO
VIDEOREGISTRAZIONE L’IMPATTO DELLE RIFORME NORDIO SUI REATI E SUL PROCESSO PENALE
Valerio de Gioia, Giuseppe Molfese