Con ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, la seconda
sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che sulla questione della
qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio” si sono registrate soluzioni
non uniformi nella giurisprudenza di questa Corte e che hanno indubbio rilievo
concettuale e pratico, tali da costituire anche questioni di massima di
particolare importanza, rendendosi perciò opportuno l’intervento nomofilattico
delle Sezioni Unite.
Secondo una parte della giurisprudenza, il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto...
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