Con ordinanza
n. 25226 del 24 agosto 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative, la
notificazione tempestiva rappresenta elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria:
pertanto, la notificazione non tempestiva della cartella esattoriale
rappresenta un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione
amministrativa che attiene all'agire dell'amministrazione, impedendo non certo
la formazione del titolo esecutivo (che si è formato ai sensi della sequenza
prevista dagli artt. 14, 17 (contestazione, presentazione del rapporto) e 18
(determinazione della sanzione mediante ordinanza-ingiunzione) della L. 24
novembre 1981, n. 689, quanto il completamento della fattispecie sostanziale
che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva.
Non va perso di vista, poi, il dato normativo (art. 22, L. n. 689 del 1981) per il quale, per contrastare il titolo esecutivo...
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