Con sentenza n. 51 del 28 marzo 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice».
La norma censurata finisce, in pratica, per spogliare la Sezione disciplinare del CSM di ogni margine di apprezzamento sulla sanzione...