Con sentenza n. 9897 del 20 novembre 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che l’art. 13, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede e disciplina le Tabelle delle sostanze soggette a controllo, stabilendo che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al testo unico. Il medesimo art. 13 demanda al Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità, il completamento e l’aggiornamento, con proprio decreto, delle predette tabelle e prevede, inoltre, nel comma 2, che “Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale