Con sentenza n. 17127 del 27 marzo 2024 (dep. 24 aprile 2024),
la quarta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sull’abnormità
dell’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento non abbia ammesso la
contestazione suppletiva di un’aggravante ex art. 517 c.p.p. (in grado di
mutare la procedibilità del reato) e sulle forme di tutela per il pubblico
ministero.
Nel caso di specie, veniva contestato all’imputata il reato
ex art. 624 e 625 n. 2 c.p., per essersi la stessa impossessata di energia
elettrica tramite allaccio abusivo alla rete di distribuzione, avvalendosi di un
mezzo fraudolento; durante l’attività istruttoria, il giudice aveva rigettato
la richiesta del pubblico ministero di elevare la contestazione suppletiva ai
sensi dell’art. 517 c.p.p., sotto il profilo dell’avere la donna sottratto una
cosa destinata al pubblico servizio (art. 625 n. 7 c.p.).
Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza lamentandone...
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