Con sentenza n. 4070 del 14 febbraio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall’art. 13, L. 13 aprile 1988, n. 117, la proposizione, in sede civile, di azione diretta contro il magistrato configura una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento (Cass. civ. 26 giugno 2012, n. 10596). Come posto in rilievo da Cass. civ., sez. un. n. 6690 del 2020, vi è un duplice presupposto condizionante l'applicazione della citata legge n. 117: di status (appartenenza alla magistratura) ed oggettivo (esercizio di attività giudiziaria). Nella compresenza dei presupposti anzidetti, la proposizione di azione per il risarcimento del danno (per l'appunto, cagionato "nell'esercizio delle funzioni giudiziarie", come recita il titolo della legge) direttamente nei confronti del magistrato...
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