Con ordinanza
n. 30581 del 3 novembre 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha ribadito quanto affermato a Sezioni Unite (sent. 18 settembre 2020, n.
19597) ossia che la disciplina introdotta dalla L. n. 108 del 1996, essendo
volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, non essendo
di ostacolo la loro mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo
globale medio (T.e.g.m.) individuato nei decreti ministeriali di cui all'art.
2, comma 1, della predetta legge.
La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto che l’art. 1815, comma 2, cod. civ., secondo cui «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi – corrispettivo o...
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