Con
ordinanza n. 6311 dell’8 marzo 2024, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di usura, è
sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle
parti, risultando irrilevante sia che l’agente abbia posto in essere una
condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi
usurari, sia che la persona offesa abbia preso l’iniziativa per avviare la
negoziazione usuraria (Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2022, n. 10523; Cass.
pen., sez. II, 26 aprile 2019, n. 38551; Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 2988).
Sul piano civilistico si è conformemente ritenuto che, ai fini della rescissione per lesione, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall’istruzione della causa, emerga una situazione tale da...
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