La quinta sezione del
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1333 del 9 febbraio 2024, intervenendo in
materia di procedure ad evidenza pubblica, ha osservato come la assenza di
dichiarazione ai sensi dell’art. 24, comma 7, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, circa
la compatibilità del progettista incaricato, costituisca dimostrazione posta a
carico della impresa concorrente e non della stazione appaltante.
La norma prevede che: “gli
affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non
possono essere affidatari degli appalti […] per i quali abbiano svolto la
suddetta attività di progettazione”. Ancora la stessa norma precisa che: “Tali
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che
l'esperienza acquisita dell'espletamento degli incarichi di progettazione non è
tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
operatori”.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa si è espressa...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E IL CONTENZIOSO
Hadrian Simonetti, Raffaele Tuccillo