La
settima sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7200 del 24 luglio
2023, ha ricordato che il contratto di concessione, secondo le regole generali,
prevede il trasferimento, in capo all’affidatario di un servizio dato in
concessione, del rischio operativo; pertanto, come in condizioni operative
normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. In sostanza,
il rischio d’impresa, declinato ad esempio nel cosiddetto rischio di domanda
ovvero la possibilità di non recuperare nemmeno gli investimenti e i costi
sostenuti in concreto, per effetto dei diversi volumi di domanda del servizio,
grava totalmente in capo al concessionario.
Va da sé che il presupposto per la corretta allocazione di tale rischio nel senso predetto sono le condizioni operative cosiddette normali, e dunque l’assenza di eventi non prevedibili e non imputabili al concessionario, tali da...
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Hadrian Simonetti, Raffaele Tuccillo