Con sentenza n. 3131 del 5 aprile 2024, la sesta sezione del Consiglio
di Stato è intervenuta sui rapporti tra diritto di accesso e segreto bancario.
Il segreto bancario, come disegnato dall’art. 7 del T.U.B., è
particolarmente stringente, specificando l’art. 7, comma 1, che esso è
opponibile anche ad altre amministrazioni pubbliche nonché all’autorità
giudiziaria, salvo che la conoscenza degli atti coperti da segreto bancario non
si renda necessaria per la valutazione di violazioni penalmente sanzionate.
L’art. 24, commi 1 e 2, della L. n. 241/90 pone un divieto generale all’accesso ai documenti che siano coperti da segreto espressamente previsto da norme di legge o regolamento; tale divieto generale è, tuttavia, temperato dal successivo comma 7 secondo cui “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di...
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