Con ordinanza n. 8998 del 30 marzo 2023,
la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sull’art. 626
c.p.c. secondo cui “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può
essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”.
L’ampiezza della disposizione (“nessun
atto”) e la genericità dell’eccezione (“salvo diversa disposizione”) sono
tradizionalmente spiegate nel senso che il divieto concerne gli atti esecutivi
finalizzati alla progressione del processo (cioè, alla liquidazione dei
cespiti), ferma restando la facoltà del giudice di autorizzare il compimento di
atti di gestione dei beni pignorati non incidenti sulla pretesa esecutiva.
Nella giurisprudenza di legittimità non
risultano, in verità, molte pronunce sul punto.
Tuttavia, risultano affermati da tempo i seguenti principi: “la norma dell’art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto...
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