Con sentenza n. 2307 dell’11 marzo
2024, la settima sezione del Consiglio di Stato ha indicato gli oneri che il
creditore deve assolvere per ottenere il pagamento dell'indennizzo liquidato a
titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
All’art. 5-sexies, L. 24 marzo 2001, n. 89 (recante la disciplina in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) è previsto che: “1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9...
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