Con sentenza n. 11944 del 5 ottobre 2022
(dep. 21 marzo 2023), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è
pronunciata sull’applicazione della continuazione tra delitto di associazione di
stampo mafioso e reati scopo.
La Corte di legittimità ha infatti ripetutamente affermato il principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso" (Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 4680); inoltre, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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