Con ordinanza
n. 31896 del 16 novembre 2023, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che gli istituti di credito devono ritenersi
responsabili dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento
delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso
per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità
dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è
esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che
presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno
di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore
(v., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2000, n. 28634).
In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per...
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