Con sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024, la Corte
Costituzionale dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10, D.L.vo n. 23 del 2015 nella parte
in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei
criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento
collettivo, fissando, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato
successivamente al 7 marzo 2015, la tutela economica in misura di un indennizzo
determinato entro un limite massimo fissato per legge ed escludendo quella
reintegratoria.
Nel vigente regime sanzionatorio, la tutela applicabile nei confronti di rapporti di lavoro risolti in violazione dei criteri di scelta a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo è diversamente modulata secondo la data di costituzione del rapporto; per effetto dell’immediata applicazione del D.L.vo n. 23 del 2015, nel caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione...
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