La Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 novembre 2023, ha osservato che la nozione di «armi comuni» abbraccia la generalità delle cosiddette armi proprie – quelle, cioè, «la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona» (art. 585, comma 2, n. 1, c.p. e art. 30, comma 1, n. 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza») – fatta eccezione per le armi da guerra o tipo guerra; mentre la locuzione «oggetti atti ad offendere» evoca la categoria delle cosiddette armi improprie. Si tratta di oggetti ideati per scopi diversi (lavorativi, domestici, sportivi, scientifici e via dicendo), ma che, in ragione della loro conformazione, possono essere occasionalmente utilizzati per l’offesa alla persona (art. 45, comma 2, r.d. 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza») e...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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