Con sentenza n.
22289 del 25 luglio 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato
che la giurisprudenza prevalente così come la dottrina maggioritaria ritengono
che la responsabilità di cui all’art. 1588 c.c. introduca a carico del
conduttore una presunzione semplice di responsabilità: a favore di tale opzione
qualificatoria si è soliti addurre il mutamento terminologico che la previsione
codicistica ha subito nel passaggio dal codice del 1865 a quello attuale; la
originaria formulazione usava l’espressione di “danno incolpevole”, mentre
quella di “danno non imputabile” utilizzata dall’art. 1588 c.c. rende la
disposizione più prossima a quella presente nell’art. 1218 c.c..
Di conseguenza, a carico del conduttore sorge una presunzione semplice di responsabilità che egli può vincere dimostrando che gli eventi dannosi sono derivati da una causa non imputabile; pur non essendo stato tipizzato, il contenuto della prova liberatoria...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale