Con ordinanza
n. 32281 del 21 novembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha esaminato la portata del comma 2 dell’art. 1127 c.c. a mente del
quale “la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio
non lo consentono”.
La Suprema Corte, per le implicanze di salvaguardia di beni primari, in primo luogo la vita, ha più volte chiarito che il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi,...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale