Con sentenza n.
8968 del 13 ottobre 2023, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato
che il potere di qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio,
trattandosi di un potere ufficioso, può essere esercitato dal giudice amministrativo
senza essere vincolato né dell’intitolazione dell’atto, né tanto meno delle
deduzioni delle parti in causa (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3387).
L’esatta qualificazione di un provvedimento va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’amministrazione, con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali...
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