Con informazione provvisoria n. 7 del 25 maggio 2023 le Sezioni Unite hanno risolto la questione Se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale .
Secondo un primo orientamento di legittimità, la nozione di profitto risulta svincolata dalla natura economica del fine dell'agente: il profitto avuto di mira può, quindi, consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, e soddisfare un bisogno di tipo psichico, rispondendo alle più svariate finalità di dispetto, ritorsione, vendetta, rappresaglia, emulazione.
Trattasi di un orientamento risalente, secondo cui nel reato di furto il profitto va inteso in senso ampio, cosi da comprendere non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma ben potendo consistere in una qualsiasi utilità...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso
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