Con sentenza del 14 luglio 2023, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto alcune questioni relative alla notificazione dell'atto di citazione a giudizio.
Era stata sottoposta alla Suprema Corte, la questione se, nella vigenza della normativa antecedente il D.L.vo n. 150 del 2022, qualora l'imputato elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p. ovvero la stessa sia nulla, dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p..
A tale questione, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui "qualora l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.L.vo n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’uItimo non accetti la elezione, la notificazione dell’atto di citazione va effettuata...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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