Con sentenza n. 9451 del 9 aprile 2024, la terza sezione civile della
Corte di Cassazione ha chiarito le conseguenze, sulla opposizione agli atti
esecutivi, derivanti dall’omesso svolgimento della relativa fase sommaria
davanti al giudice dell’esecuzione.
Secondo l’indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170), è vero che «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario» onde «la sua omissione, come il suo...
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