Con sentenza n. 12121 del 14 dicembre 2022 (dep. 23 marzo 2023), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che, ai fini della riconoscibilità della attenuante generale del risarcimento del danno è necessario, secondo la stessa puntuale nozione legislativa data alla fattispecie dall'art. 62, n. 6, c.p., che il soggetto a ciò tenuto abbia, prima del giudizio, integralmente provveduto alla riparazione del danno cagionato con il reato da lui commesso ovvero di essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. Si tratta di una circostanza ancipite, applicabile, quanto alla prima ipotesi, ai reati che abbiano avuto come effetto una lesione del patrimonio dei soggetti danneggiati da essi, e, nella seconda, ai reati che non abbiano cagionato un danno di carattere patrimoniale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2019, n. 25326), in tema di omicidio...
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