Con sentenza n. 389 del 9 novembre 2023-4 gennaio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l'art. 442 c.p.p. è stato recentemente modificato mediante l'introduzione del comma 2-bis da parte dell'art. 24, lett. c), D.L.vo n. 150 del 2022, secondo cui «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», che vi provvede de plano, ai sensi dell'art. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p.. Ne discende che è necessaria, ai fini della riduzione della pena, l'instaurazione di un procedimento esecutivo, che, alla luce dei principi generali e in assenza di previsioni di segno contrario, può essere introdotto anche dal Pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l'applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio. È evidente, quindi, che il presupposto per l'applicazione dell'ulteriore sconto...
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