Con sentenza n. 9869 del 9 dicembre 2024, la sesta sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che il competente organo comunale (art. 107, D.L.vo
n. 267 del 2000), una volta accertate le violazioni, se non provvede
direttamente alla demolizione dell’abuso e al ripristino dello stato dei luoghi
ne ingiunge la demolizione con un provvedimento che ha funzione
ripristinatoria.
Se il responsabile dell’abuso «non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita» (art. 31, comma 3, T.U. edilizia). Il responsabile dell’abuso può, comunque, impedire che si integri...
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