Con
ordinanza n. 23320 del 29 agosto 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore è
consentita solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello
stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati
in concreto e nell’attualità, senza possibilità di dare ingresso a giudizi
sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia,
non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale
pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. civ.,
sez. I, 14 aprile 2016, n. 7391).
Come ribadito dalle Sezioni Unite, infatti, la dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità di assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono,...
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