Con sentenza n.
27346 del 26 settembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che l’attuale formulazione dell’art. 39, comma 3,
c.p.c. “parifica”, ai fini della prevenzione, la notificazione dell’atto introduttivo
avente la forma della citazione al deposito del ricorso.
E la previsione
si coordina perfettamente con il disposto dell’art. 643, comma 3, c.p.c.
Ora, in relazione al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, opera il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda (e tra essi quelli legati alla litispendenza e continenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso: gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono, dunque, al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla...
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