Con sentenza n. 19065 del 25 gennaio 2023, depositata il 10 maggio 2023, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato nel procedimento speciale di applicazione della pena su istanza delle parti il giudice non può, modificando i dati della concorde richiesta – destinata ad essere trasfusa, ove ritenuta meritevole di accoglimento, nella sentenza finale – subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti soltanto, perché così operando viene aggiunto «un quid non previsto» alla pattuizione inter partes, alterandola, con la conseguenza che l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, da impartirsi obbligatoriamente anche nel caso di sentenza ex artt. 444 c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 11 maggio 1993, n. 10), ha successivamente affermato, pur in relazione alla diversa...
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