Con sentenza non definitiva n. 652 del 16 agosto 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che l’art. 111 della Costituzione stabilisce, fra l’altro (e per quanto qui interessa), che: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”; che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale” e che “La legge ne assicura la ragionevole durata”. Ne deriva - a ben leggere l’intera norma, senza scinderne il contenuto estrapolando solo l’ultimo lemma - che la esigenza di celerità non può essere considerata un valore idoneo a comprimere quello, declinato con pari forza dalla Costituzione, del rispetto delle regole del “giusto processo”, regole che comportano che il contraddittorio sia sempre assicurato e che il processo non si traduca in uno strumento di giustizia tanto veloce quanto sommario (ossia ingiusto,...
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