Con ordinanza n. 21614 del 10 aprile-30 maggio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: se l'imputato - nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado - debba impugnare con l'istanza di riesame ovvero con l'appello cautelare l'ordinanza con la quale sia disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all'esito del giudizio di appello.
L'inquadramento del provvedimento cautelare emesso in questa evenienza processuale ha riflesso rilevante sull'individuazione del mezzo - appello o richiesta di riesame - previsto per la sua impugnazione. La differenza fra i due mezzi impugnatori è nota ed è marcata. Quanto alla sua forma, il gravame costituto dall'appello deve, a pena di...
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