Con ordinanza interlocutoria del 10 febbraio 2025, la prima sezione
civile ha affermato che, sulla questione concernente l’efficacia retroattiva
della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini
dell’interruzione, e della sospensione, del termine di prescrizione, emergono
opinioni dissonanti nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo, la sanatoria non avrebbe
efficacia retroattiva agli effetti del corso della prescrizione, che
decorrerebbero dal momento della sanatoria medesima, perché l’art. 2943, comma 1,
c.c., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, stabilisce un’innegabile
connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto.
Secondo altro orientamento, invece, il principio fissato dall'art. 2945 c.c. – per il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale