Con sentenza n. 22287 del 10 aprile-3 giugno 2024, la sesta sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di
inammissibilità, deve essere allegata all'atto di impugnazione) sia stata
rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, In ciò, tale
disposizione differisce da quanto stabilito dal successivo comma 1 quater,
relativo al caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, ove si
prevede la necessità di uno "specifico mandato ad impugnare, rilasciato
dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di
domicilio dell'imputato".
L'art. 162 c.p.p. stabilisce che il domicilio dichiarato o eletto sono comunicati dall'imputato alla autorità procedente, tra l'altro, "con dichiarazione raccolta a verbale", di tal che non vi è dubbio sulla validità della dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
CORSO VIDEO REGISTRATO
VIDEOREGISTRAZIONE L’IMPATTO DELLE RIFORME NORDIO SUI REATI E SUL PROCESSO PENALE
Valerio de Gioia, Giuseppe Molfese