Le spedizioni di libri cartacei saranno sospese dal 10 al 21 agosto. Per ricevere i libri prima della sospensione, effettuare l’ordine entro giovedì 6 agosto pagando con Carta o PayPal.
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L’assistenza clienti sarà sospesa sospesa dall’10 al 21 agosto.
Riprenderemo la normale attività da lunedì 24 agosto.
Con sentenza n. 22287 del 10 aprile-3 giugno 2024, la sesta sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di
inammissibilità, deve essere allegata all'atto di impugnazione) sia stata
rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, In ciò, tale
disposizione differisce da quanto stabilito dal successivo comma 1 quater,
relativo al caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, ove si
prevede la necessità di uno "specifico mandato ad impugnare, rilasciato
dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di
domicilio dell'imputato".
L'art. 162 c.p.p. stabilisce che il domicilio dichiarato o eletto sono comunicati dall'imputato alla autorità procedente, tra l'altro, "con dichiarazione raccolta a verbale", di tal che non vi è dubbio sulla validità della dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato...
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