Con sentenza n. 6564 del 14 gennaio-18 febbraio 2205, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e, dunque, considerando, in primis, le modalità delle violazioni commesse e la personalità del condannato (ex multis, Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 19326): tanto anche in seguito alla riforma Cartabia (Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2023, n. 33027), posto che l'attuale richiamo ai «fondati motivi» di omesso adempimento, che determinano il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 689/1981, impone solo di soppesare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, portando all'adozione di forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa del condannato e all'obiettivo di assicurare effettività alla pena (Cass. pen.,...
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