Con sentenza n. 6261 del 12 luglio 2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che l’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 10/77 prevedeva che il contributo di costruzione, di cui all’art. 3 della stessa legge, non dovesse essere corrisposto, inter alia, “per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”: tale previsione è confluita nell’art. 17, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001. L’art. 11, comma 1, della L. n. 122/89 prevede che “Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f) , della legge 28 gennaio 1977, n. 10”: come si vede, l’equiparazione alle opere di urbanizzazione, al fine dell’esonero dall’obbligo di pagare il contributo di costruzione, è stata effettuata dal legislatore solo con riferimento alle opere previste dalla L. n. 122/89, e non anche con riferimento a tutte le opere...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale