Con ordinanza
n. 24273 del 9 agosto 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha affermato che il fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel
giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore contro i danni ed avente ad
oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio
corrispondente a quello descritto nella polizza.
L’assicurato,
dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto
nella polizza; che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza,
e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati...
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