Con ordinanza n. 15637 del 5 giugno 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.L.vo n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore» (cfr., in generale: Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23706; Cass. civ., sez. VI- 3, 20 settembre 2017, n. 21896; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7755), indirizzo di recente ribadito, sia con riguardo alle ipotesi di cui all’art. 141 che con riguardo alle ipotesi di cui all’art. 144 del decreto legislativo n. 209 del...
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