In tema di atti persecutori, la quinta Sezione penale della Corte di
cassazione, con la sentenza n. 34300/2026, depositata il 23 settembre 2026
(udienza del 9 settembre 2026), ha rigettato il ricorso dell’imputata,
ribadendo che il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., in quanto reato
abituale, si consuma nel momento in cui viene posta in essere l’ultima
condotta: le modifiche in peius introdotte dalla legge 19 luglio 2019,
n. 69 (il cosiddetto Codice rosso) si applicano, pertanto, anche alla serie
persecutoria iniziata prima della loro entrata in vigore, se l’abitualità è
cessata dopo.
L’imputata era stata condannata per atti persecutori nei confronti della
persona offesa, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale conclusasi
alla fine di gennaio 2019, nonché per calunnia, sostituzione di persona e
tentato accesso abusivo a un sistema informatico.
La Corte d’appello , con sentenza del 27 gennaio 2026, aveva confermato la condanna, riformandola...
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Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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