Con sentenza n.
10560 del 6 dicembre 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato
che la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi
alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art.
117, comma 2, lett. m) Cost. , che, con l’articolo 1, comma 1264 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non
autosufficienze (Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2022, n. 2728).
L’unico limite apposto alla declinazione alla legislazione regionale delle norme di principio contenute nella legge statale è costituito dalla adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, secondo cui può ammettersi di “ancorare il beneficio dell’assegno di cura anche a indici di disagio economico sociale del nucleo famigliare”...
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