Con
ordinanza n. 23471 del 2 settembre 2024, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che l’azione generale di ingiustificato arricchimento
postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta
senza «giusta causa»: l’assenza di questa, dunque, costituisce elemento che
integra la fattispecie contemplata dall’art. 2041 c.c..
In
altri termini, colui che agisce con l’azione in parola è onerato di allegare
che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l’altrui
arricchimento o con la causa di quest’ultimo, sia privo di una legittima causa
dell’attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto
costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del codice civile.
In tal senso può correttamente intendersi, puntualizzandone i riverberi di natura processuale, il consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di legittimità che dalle esposte premesse inferisce che «non è...
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