Con ordinanza n. 3988 del 17 febbraio 2025, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che i cd. benefici prima casa devono essere riconosciuti anche nel caso di immobili in corso di costruzione, in ragione della ratio sottesa all'art. 1 della Tariffa Parte prima, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, con la quale il legislatore ha inteso promuovere e favorire l'acquisto della casa da adibire a prima abitazione, sicché è sufficiente che ad una simile finalità tenda l'acquirente con l'atto di trasferimento, purché l'immobile acquistato sia idoneo ad essere utilizzato come alloggio e presenti le caratteristiche delle abitazioni non di lusso. Da ciò consegue che richiedere la presenza degli elementi «distintivi» già al momento della cessione dell'immobile, finirebbe per escludere dalla procedura agevolativa proprio l'acquisto di appartamenti di nuova abitazione che di solito avviene prima che la costruzione sia ultimata. Oltre a ciò, rileva la...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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