Con sentenza n. 16054 del 10 marzo 2023,
depositata il 14 aprile 2023, la prima sezione penale ha reputato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento
alla applicazione retroattiva della diminuente di cui all'art. 442, comma
2-bis, c.p.p. in relazione alle sentenze già oggetto di impugnazione.
L'art. 442 c.p.p. è stato modificato mediante l'introduzione del comma 2-bis, per effetto dell'art. 24, lett. c), D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 in base al quale «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», che vi provvede de plano ex art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. È necessaria, ai fini della riduzione della pena in esame, l'instaurazione di un sub procedimento esecutivo che, in base ai principi generali ed in assenza di previsioni in senso contrario, potrà essere...
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